Art. 5
Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell'Unione
In vigore dal 16 apr 2014
Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell'Unione
1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.
Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiscono che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti di assistenza corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.
Nell'aggiornamento di tali orientamenti tecnici operativi regionali, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con le priorità di cui ai programmi nazionali o regionali, ove disponibili, elaborati dai paesi beneficiari, tenendo in debito conto ogni consultazione con la società civile locale durante l'elaborazione di tali programmi.
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti tecnici operativi regionali aggiornati, non appena stabiliti.
Nell'ambito del quadro fissato dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l'attuazione.
Le operazioni di finanziamento della BEI sono coerenti con gli orientamenti tecnici operativi regionali e le strategie del paese beneficiario.
Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono riesaminati in seguito alla revisione intermedia di cui all'.
2. Nel quadro della procedura prevista dall' del protocollo n. 5, la Commissione esprime un parere sulle operazioni di finanziamento della BEI. Qualora la Commissione esprima parere sfavorevole su un'operazione di finanziamento della BEI che rientra nell'ambito della presente decisione, tale operazione non è coperta dalla garanzia dell'Unione.
Storico versioni
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