Art. 9
Selezione negli Stati membri
In vigore dal 16 apr 2014
Selezione negli Stati membri
1. Le città candidate preselezionate completano e rivedono le loro candidature in modo da conformarsi ai criteri e tener conto delle raccomandazioni contenute nella relazione di preselezione e le trasmettono allo Stato membro interessato, che le inoltra quindi alla Commissione.
2. Entro nove mesi dalla riunione di preselezione ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di selezione con le città candidate preselezionate.
Se necessario lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione, può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole.
3. La giuria valuta le candidature completate e rivedute.
4. La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città preselezionate con una raccomandazione sulla designazione di una sola città dello Stato membro interessato.
La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo.
La giuria presenta la relazione di selezione agli Stati membri interessati e alla Commissione.
5. In deroga al paragrafo 4, se nessuna delle città candidate soddisfa tutti i criteri, la giuria può raccomandare che il titolo non venga attribuito per l'anno in questione.
Storico versioni
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