Art. 8 · Preselezione negli Stati membri

Art. 8

Preselezione negli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Preselezione negli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di preselezione con le città candidate al più tardi cinque anni prima dell'anno del titolo. In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare le città per detenere il titolo per l'anno 2020 possono prorogare il termine per un anno al massimo. 2.   La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le candidature fornendo, tra l'altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate. 3.   La giuria presenta la relazione di preselezione agli Stati membri interessati e alla Commissione. 4.   Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente la preselezione in base alla relazione della giuria.
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