Art. 2 · Obiettivi

Art. 2

Obiettivi

In vigore dal 16 apr 2014
Obiettivi 1.   Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti: a) tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a un'area culturale comune; b) promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città conformemente alle loro rispettive strategie e priorità. 2.   Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti: a) migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale; b) ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura; c) rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori; d) aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:445(1):oj#art-2