Art. 1
In vigore dal 16 apr 2014
1. Sono messi a disposizione non più di 10 milioni (10 000 000) delle unità di quantità assegnate di cui all' della decisione 2006/944/CE al fine di consentire alla Finlandia di adempiere i propri impegni del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.
Il più rapidamente possibile ed entro la fine del primo periodo di impegno effettivo del protocollo di Kyoto, l'amministratore centrale del registro dell'Unione trasferisce una quantità totale non superiore a dieci milioni (10 000 000) delle suddette unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1 è subordinato alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione, dopo che sarà affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:224:oj#art-1