Art. 2
In vigore dal 16 apr 2014
Il soggetto di cui alla tabella 1 è esentato dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Per questo soggetto, l'esenzione decorre dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».
L'esenzione si applica soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo. Il soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 1
Soggetto esentato
Nome
Indirizzo
Paese
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Data di effetto
Codice addizionale TARIC
Ets Th Brasseur SA
Rue des Steppes 13, 4000 Liège
Belgio
29.5.2012
B294
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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