Art. 2
In vigore dal 14 apr 2014
1. La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi battenti bandiera delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle acque e alle risorse biologiche marine nelle acque UE intorno alle coste di Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.
2. La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.
3. Al termine di ogni anno di attuazione dell'accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalla navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.
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