Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 apr 2014
L’Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 14 dell’accordo. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell’Unione.
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