Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 apr 2014
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno come previsto all'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:252:oj#art-4