Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 apr 2014
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo, è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
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