Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 apr 2014
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 41 dell'accordo. L'Unione o, se del caso, l'Unione e i suoi Stati membri sono rappresentati nel Comitato misto a seconda della materia.
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