Art. 9
Divieto di spedizione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
In vigore dal 27 mar 2014
Divieto di spedizione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di carni fresche di suini provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato, nonché di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti carni di tali suini sia spedita in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali carni suine siano state ottenute da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, purché tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini allevati sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, e le carni fresche di suini, i preparati e i prodotti a base di carni suine siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell’.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte II dell’allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 1 o 2.
Storico versioni
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