Art. 6 · Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

Art. 6

Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

In vigore dal 27 mar 2014
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi 1.   Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi non siano spediti dal loro territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali suini vivi provengano da: a) zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato; b) un’azienda in cui, nel corso di un periodo di almeno 30 giorni immediatamente prima della data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi provenienti da un’azienda situata nelle zone elencate nella parte I dell’allegato, purché tali suini vivi siano conformi alle seguenti condizioni: a) siano rimasti nell’azienda per almeno 40 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione; b) provengano da un’azienda che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall’autorità competente; c) siano stati sottoposti ad esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all’, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni prima della data della movimentazione e ad un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2003/422/CE; oppure d) provengano da un’azienda che, almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta dall’autorità veterinaria competente ad ispezioni: i) conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell’allegato della decisione 2003/422/CE, ii) comprensive di un esame clinico e di un campionamento conformi alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2003/422/CE, iii) finalizzate al controllo dell’effettiva applicazione delle misure previste dalle disposizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE. 3.   Per le partite dei suini vivi di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari di cui: a) all’, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE; oppure b) all’, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE: «Suini conformi all’, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (*1). (*1)   GU L 95 del 29.3.2014, pag. 48.» "
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