Art. 2
Costi ammissibili per gli Stati membri
In vigore dal 27 mar 2014
Costi ammissibili per gli Stati membri
1. Il contributo dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, assume la forma di un rimborso del 50 % dei costi dei test effettuati dalle autorità competenti per attuare il piano di controllo di cui al punto 1 della raccomandazione della Commissione.
2. Il contributo dell’Unione non supera:
a)
in media 60 EUR per test;
b)
gli importi indicati nell’allegato I.
3. Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.
Storico versioni
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