Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 27 mar 2014
Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio sino al 30 settembre 2014, l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato sanitario e di polizia sanitaria compilato conformemente al modello riportato nell'allegato III della decisione n. 2007/777/CE, nella versione precedente alla modifica apportata dall' della presente decisione, continua ad essere autorizzata, a condizione che il certificato sanitario e di polizia sanitaria sia firmato prima del 30 luglio 2014.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2014:175:oj#art-2