Art. 3
Strumenti finanziari
In vigore dal 19 mar 2014
Strumenti finanziari
1) Gli strumenti finanziari indicati di seguito, e descritti nell’allegato, ricevono i contributi a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1293/2013:
a)
lo strumento per il finanziamento privato dell’efficienza energetica;
b)
lo strumento di finanziamento del capitale naturale;
2) L'attuazione del contributo allo strumento per il finanziamento privato dell’efficienza energetica e allo strumento di finanziamento del capitale naturale è affidata alla Banca europea per gli investimenti.
Storico versioni
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