Art. 3 · Strumenti finanziari

Art. 3

Strumenti finanziari

In vigore dal 19 mar 2014
Strumenti finanziari 1)   Gli strumenti finanziari indicati di seguito, e descritti nell’allegato, ricevono i contributi a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1293/2013: a) lo strumento per il finanziamento privato dell’efficienza energetica; b) lo strumento di finanziamento del capitale naturale; 2)   L'attuazione del contributo allo strumento per il finanziamento privato dell’efficienza energetica e allo strumento di finanziamento del capitale naturale è affidata alla Banca europea per gli investimenti.
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