Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 19 mar 2014
Campo di applicazione
1) Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:
a)
le attività di pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate;
b)
le attività inerenti alla pesca, compresi l’allevamento, la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca;
c)
la pesca sportiva e ricreativa;
d)
l’importazione quale definita all’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (10);
e)
l’esportazione quale definita all’, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
2) Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 15 marzo 2018.
3) Il programma specifico di controllo e ispezione è attuato da Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna («gli Stati membri interessati»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:156:oj#art-2