Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 19 mar 2014
Campo di applicazione 1)   Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda in particolare le seguenti attività: a) le attività di pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate; b) le attività inerenti alla pesca, compresi l’allevamento, la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca; c) la pesca sportiva e ricreativa; d) l’importazione quale definita all’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (10); e) l’esportazione quale definita all’, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008; 2)   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 15 marzo 2018. 3)   Il programma specifico di controllo e ispezione è attuato da Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna («gli Stati membri interessati»).
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