Art. 4 · Dispensa dagli obblighi

Art. 4

Dispensa dagli obblighi

In vigore dal 18 mar 2014
Dispensa dagli obblighi Gli Stati membri partecipanti sono dispensati dagli obblighi previsti dall’, paragrafo 1, lettere e), f) e g), dall’, paragrafo 1, e dall’ della direttiva 66/402/CEE, per quanto riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle popolazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:150:oj#art-4