Art. 4
Dispensa dagli obblighi
In vigore dal 18 mar 2014
Dispensa dagli obblighi
Gli Stati membri partecipanti sono dispensati dagli obblighi previsti dall’, paragrafo 1, lettere e), f) e g), dall’, paragrafo 1, e dall’ della direttiva 66/402/CEE, per quanto riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle popolazioni.
Storico versioni
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