Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 18 mar 2014
Campo di applicazione La presente decisione si applica agli insiemi vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) derivano da una determinata combinazione di genotipi; b) sono considerati come unità per la loro idoneità a essere riprodotti senza modifiche, una volta stabiliti in una data regione di produzione con specifiche condizioni agro-climatiche; c) sono generati con una delle seguenti tecniche: i) l’incrocio di cinque o più varietà in tutte le combinazioni, seguito dalla riunione della progenie (bulking) e dall’esposizione dello stock alla selezione naturale sulle generazioni successive; ii) la coltivazione congiunta di almeno cinque varietà di una specie in cui predomina la fertilizzazione incrociata, la riunione della progenie, la risemina ripetuta e l’esposizione dello stock alla selezione naturale finché non sono più presenti piante della varietà iniziale; iii) l’incrocio di varietà con l’utilizzo di protocolli di incrocio diversi da quelli indicati ai punti i) o ii) per produrre una popolazione con analoghe diversità che non contiene varietà. Tali insiemi vegetali sono di seguito denominati «popolazioni».
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