Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 mar 2014
A norma dell’articolo 486 dell’accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e l’Ucraina, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo (2), ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse materie di competenza dell’Unione per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: — titolo I, — titolo II, , — titolo VII (fatta eccezione per l’articolo 479, paragrafo 1), nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo in conformità al presente articolo.
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