Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mar 2014
L' della posizione comune 2008/109/PESC è modificato come segue: 1) Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza e formazione tecnica.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il Governo della Liberia ha la responsabilità principale di notificare al comitato per le sanzioni prima della spedizione di forniture di armamenti letali e materiale connesso, o della fornitura di assistenza, consulenza o formazione relativa a attività militari o di altro settore della sicurezza del Governo della Liberia, esclusi quelli di cui al paragrafo 1. In alternativa gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al comitato per le sanzioni, in consultazione con il Governo della Liberia, conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), dell'UNSCR 2128 (2013). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al comitato per le sanzioni, tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluso, se del caso, lo scopo e l'utilizzatore finale, le specifiche tecniche e la quantità di equipaggiamenti da spedire, il fornitore, la data di consegna proposta, la modalità di trasporto e l'itinerario delle spedizioni.».
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