Art. 2 · Principi generali del partenariato

Art. 2

Principi generali del partenariato

In vigore dal 14 mar 2014
Principi generali del partenariato 1)   Il partenariato facilita le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi specifici e sugli ambiti di cooperazione di cui alla presente decisione. 2)   Il partenariato, in particolare, definisce il quadro del dialogo politico su questioni di interesse comune per entrambe le parti, ponendo le basi per una cooperazione e un dialogo di vasta portata in settori quali: a) questioni di portata globale in materia, tra l'altro, di energia, cambiamenti climatici e ambiente, risorse naturali, comprese le materie prime, trasporto marittimo, ricerca e innovazione; e b) questioni relative all'Artico. 3)   Nell'attuazione della presente decisione è garantita la coerenza con altri ambiti dell'azione esterna e con altre politiche pertinenti dell'Unione. A tal fine, le misure finanziate nell'ambito della presente decisione sono programmate sulla base delle politiche di cooperazione dell'Unione definite, tra l'altro, in accordi, dichiarazioni e piani d'azione, e conformemente alle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell'. 4)   Le attività di cooperazione sono decise in stretta consultazione tra il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione. Tale consultazione avviene nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna parte. Pertanto, l’attuazione della presente decisione spetta al governo della Groenlandia e alla Commissione, secondo il ruolo e le responsabilità di ciascuno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:137(1):oj#art-2