Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 mar 2014
La decisione 2004/162/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le autorità francesi sono autorizzate, fino al 1o luglio 2014, ad applicare ai prodotti locali, elencati nell’allegato, della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, di Mayotte e della Riunione esenzioni parziali o totali dall’imposta “dazi di mare”, in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE.»; 2) l’allegato è così modificato: a) nella parte A è aggiunto il punto seguente: «5. — Mayotte in quanto regione ultraperiferica 0904 11 , 0904 12 , 0905 , 1806 , 3925 10 00 , 3925 90 80 , 3926 90 90 , 3926 90 97 , 6901 , 6902 , 9021 21 90 .»; b) nella parte B è aggiunto il punto seguente: «5. — Mayotte in quanto regione ultraperiferica 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 4407 , 4409 , 4414 , 4418 , 4419 , 4420 , 4421 , 4819 , 4821 , 4902 , 4909 , 4910 , 4911 , 7003 , 7005 , 7210 , 7301 , 7312 , 7314 , 7606 , 7610 10 , 8310 , 9401 69 , 9401 90 30 , 9403 40 , 9406 00 31 , 9406 00 38 .»; c) nella parte C è aggiunto il punto seguente: «5. — Mayotte in quanto regione ultraperiferica 0401 , 0403 , 0406 , 1601 , 1602 , 1901, 1905, 2105 , 2201 , 2202 , 2203 , 3301 29 11 , 3301 29 31 , 3401 , 3402 , 9404 29 90 .»
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