Art. 2
In vigore dal 10 mar 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la rispettiva lettera allo scopo di impegnare l'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:181:oj#art-2