Art. 10 · Sicurezza

Art. 10

Sicurezza

In vigore dal 10 mar 2014
Sicurezza Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare: a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione; b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona geografica; c) assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale zona; d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi e la relazione di esecuzione del mandato.
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