Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mar 2014
Nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina della tabella che figura nell’allegato I della decisione 2004/211/CE, la dicitura «Valido dal 24 settembre al 24 ottobre 2013» è sostituita dalla dicitura: «Valido dal 30 maggio al 30 giugno 2014».
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