Art. 9
Principi etici
In vigore dal 3 mar 2014
Principi etici
1) Indipendenza
I membri del comitato si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad altri.
Essi rendono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e a dichiarare l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.
I servizi della Commissione prendono atto degli interessi dichiarati e si pronunciano sulla loro rilevanza.
2) Trasparenza
Il comitato garantisce che le sue raccomandazioni e i suoi pareri presentino in modo chiaro la ratio seguita nel processo decisionale, secondo quanto delineato nella sua metodologia.
3) Riservatezza
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’ della presente decisione, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza mediante i lavori del comitato, i seminari tematici, i gruppi di lavoro o altre attività collegate alla presente decisione.
All’inizio di ogni mandato i membri del comitato sottoscrivono una dichiarazione scritta di riservatezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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