Art. 7 · Riunioni plenarie del comitato e riunioni dei gruppi di lavoro

Art. 7

Riunioni plenarie del comitato e riunioni dei gruppi di lavoro

In vigore dal 3 mar 2014
Riunioni plenarie del comitato e riunioni dei gruppi di lavoro 1)   Il comitato adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti della Commissione. 2)   Le riunioni plenarie del comitato si tengono di norma quattro volte l’anno. 3)   La Commissione convoca e partecipa alle riunioni plenarie del comitato e convoca le riunioni dei gruppi di lavoro. 4)   Il comitato e i suoi gruppi di lavoro si riuniscono di norma presso la sede della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono, tuttavia, tenersi altrove.
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