Art. 6
Gruppi di lavoro
In vigore dal 3 mar 2014
Gruppi di lavoro
1) Su richiesta della presidenza il comitato istituisce gruppi di lavoro formati da suoi membri, con l’accordo dei servizi della Commissione.
2) In base al mandato definito dal comitato, i gruppi di lavoro hanno il compito di discutere questioni specifiche che attengono ai lavori del comitato e di riferire sui risultati delle proprie deliberazioni. Tali gruppi di lavoro si sciolgono al termine del loro incarico.
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