Art. 5
Presidenza e segretariato del comitato
In vigore dal 3 mar 2014
Presidenza e segretariato del comitato
1) All’inizio di ogni mandato il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti. Questi tre membri costituiscono la presidenza del comitato («la presidenza»).
2) La presidenza è responsabile delle questioni procedurali interne del comitato e presiede le riunioni al fine di raggiungere un consenso scientifico sulle raccomandazioni e sui pareri da adottare.
3) La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato e dei suoi gruppi di lavoro e fornisce il sostegno amministrativo necessario per l’efficace funzionamento del comitato.
4) Il segretariato garantisce una cooperazione efficace del comitato con altri comitati scientifici e agenzie dell’Unione.
5) Il segretariato si adopera per individuare quanto prima le fonti potenziali di conflitti tra le raccomandazioni e i pareri del comitato e quelli di altri organismi istituiti conformemente alla normativa UE, comprese le agenzie dell’Unione, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.
Storico versioni
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