Art. 4 · Durata del mandato

Art. 4

Durata del mandato

In vigore dal 3 mar 2014
Durata del mandato 1)   La durata del mandato dei membri del comitato è di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo dell’incarico. 2)   In caso di dimissioni di un membro del comitato prima del termine del triennio o qualora un membro sia assente da più di un terzo delle riunioni o per qualsiasi altro motivo non sia più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del comitato, il membro in questione può essere sostituito per la durata residua del mandato. In tal caso la Commissione nomina un nuovo membro scegliendolo nel precedente elenco di candidati in conformità alla procedura di cui all’.
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