Art. 2
Missione
In vigore dal 3 mar 2014
Missione
1) La missione del comitato è fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, raccomandazioni o pareri in merito a qualsiasi questione riguardante la valutazione tossicologica delle sostanze chimiche per i loro effetti sulla salute dei lavoratori.
2) Il comitato, sentito il segretariato di cui all’, paragrafo 3, adotta una metodologia per la determinazione dei limiti di esposizione professionale (LEP) e la rivede per tener conto di tutti i pertinenti fattori scientifici che attengono alla fissazione dei LEP. Provvede a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.
3) Il comitato raccomanda, in particolare, limiti di esposizione professionale (LEP) basati su dati scientifici, secondo le definizioni di cui alle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE e comprendenti tra l’altro:
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la media ponderata in un tempo di riferimento di 8 ore (TWA),
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i limiti per esposizioni di breve durata/limiti di escursione (STEL),
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i valori limite biologici/valori guida biologici (BLV/BGV).
I LEP sono integrati, se del caso, da ulteriori precisazioni che comprendono:
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la probabilità di assorbimento cutaneo,
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il potenziale sensibilizzante,
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le proprietà cancerogene.
Pertinenti precisazioni aggiuntive possono essere introdotte mediante modifiche del documento metodologico del comitato.
4) Qualsiasi raccomandazione di un LEP è documentata e illustrata in dettaglio mediante informazioni riguardanti i dati di base, una descrizione degli effetti critici, le tecniche di estrapolazione utilizzate e i dati sui possibili rischi per la salute umana. È inoltre segnalata la fattibilità del monitoraggio dell’esposizione a qualsiasi LEP proposto.
5) La Commissione può chiedere al comitato di svolgere altre attività relative alla valutazione tossicologica degli agenti chimici.
6) Il comitato individua l’eventuale mancanza di informazioni scientifiche specifiche che possono essere necessarie per la valutazione dei rischi chimici e ne informa la Commissione di conseguenza.
7) Il comitato individua le questioni prioritarie del momento relative agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute e ne informa la Commissione di conseguenza.
8) Su richiesta della Commissione, il comitato organizza seminari tematici finalizzati all’esame di dati e conoscenze scientifiche su agenti chimici o di questioni connesse alla sua metodologia. Questi seminari sono organizzati con il sostegno del segretariato del comitato.
9) Nell’esercizio delle sue funzioni il comitato, a norma dell’, paragrafo 5, si adopera per garantire la cooperazione con gli altri organismi pertinenti istituiti in applicazione del diritto dell’Unione, incluse le agenzie dell’Unione, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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