Art. 12
Trasparenza
In vigore dal 3 mar 2014
Trasparenza
1) La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti (ordini del giorno, verbali e osservazioni dei partecipanti) nel registro oppure mediante un collegamento dal registro verso un apposito sito web.
2) Qualora la pubblicazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è possibile derogare alla pubblicazione in base ad una valutazione caso per caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:113(1):oj#art-12