Art. 11
Indennità speciali
In vigore dal 3 mar 2014
Indennità speciali
1) I membri del comitato e gli esperti esterni invitati su iniziativa della Commissione hanno diritto a un’indennità speciale, sotto forma di un’indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro, pari a un massimo di 450 EUR. L’indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all’importo corrispondente a una mezza giornata di lavoro. Il versamento è effettuato in euro.
2) La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del comitato in base alle disposizioni applicabili (7). Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
3) L’, paragrafo 1, entrerà in vigore solo alla data in cui i membri sono nominati per il prossimo mandato del comitato conformemente alla procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:113(1):oj#art-11