Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 feb 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;
b) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
c) «superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).
d) «parcella»: un singolo terreno o un insieme di terreni omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:112:oj#art-2