Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 feb 2014
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda, con lettera del 4 ottobre 2013, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
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