Art. 1
In vigore dal 25 feb 2014
La decisione 2007/479/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dal Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 158 del 29 giugno 2005, modificate da una misura pubblicata nel Moniteur belge (Gazzetta ufficiale del Belgio) del 19 marzo 2013 [C-2013/29212], pag. 16401 e notificate alla Commissione il 26 novembre 2013 a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), sono compatibili con il diritto dell’Unione.
(*1) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).»;"
2)
è aggiunto il seguente articolo 3:
«Articolo 3
Le misure adottate dal Belgio, che modificano le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, ed elencate nell’allegato A, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.»;
3)
è aggiunto l’allegato A figurante nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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