Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 feb 2014
Entro il 31 luglio 2017 la Francia presenta una relazione alla Commissione per consentirle di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga e se l’agevolazione fiscale concessa dalla Francia rimanga e sia destinata a rimanere proporzionata e sufficiente per sostenere una catena di valore canna-zucchero-rum competitiva in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione.
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