Art. 2
In vigore dal 20 feb 2014
La deroga di cui all’ è limitata al rum quale definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcol etilico e dall’alcol metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcol puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 % vol.
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