Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 feb 2014
La validità della decisione 2012/96/UE e delle misure appropriate ivi contenute è prorogata. La decisione 2012/96/UE cessa di produrre effetti il 1o novembre 2014. L’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2012/96/UE rimane sospesa.Esse sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.
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