Art. 4
Cooperazione amministrativa fra le autorità competenti
In vigore dal 14 feb 2014
Cooperazione amministrativa fra le autorità competenti
1. Ai fini del progetto pilota, l’IMI viene utilizzato tra le autorità competenti per lo scambio delle informazioni di cui alle seguenti disposizioni:
a)
articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, in combinato disposto con i punti 4 e 5 dell’allegato I della decisione n. 2010/17/CE;
b)
articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2007/59/CE;
c)
articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE;
d)
articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, per le richieste di controllo complementare o di sospensione.
2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 si attua secondo la procedura di cui all’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:89:oj#art-4