Art. 2
Ispezioni
In vigore dal 13 feb 2014
Ispezioni
1) Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per accertare la presenza dell’organismo specificato su piante e prodotti vegetali nei propri territori. Tali ispezioni sono effettuate secondo necessità in considerazione della biologia, delle condizioni di coltivazione e dei periodi vegetativi delle piante soggette alle ispezioni, delle condizioni climatiche, della biologia dell’organismo specificato e delle caratteristiche dei vettori potenziali.
2) I risultati delle ispezioni di cui al paragrafo 1 vengono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 ottobre di ogni anno e si riferiscono ad un periodo di un anno con termine il 30 settembre dello stesso anno. I risultati del primo ciclo di ispezioni vengono notificati entro il 31 ottobre 2014 e si riferiscono al periodo dal 1o febbraio 2014 al 30 settembre 2014.
Storico versioni
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