Art. 1 · Spostamenti di piante destinate alla piantagione

Art. 1

Spostamenti di piante destinate alla piantagione

In vigore dal 13 feb 2014
Spostamenti di piante destinate alla piantagione È proibito lo spostamento di piante destinate alla piantagione in uscita dalla provincia di Lecce, regione Puglia, Italia. Il presente divieto non riguarda: a) sementi; b) lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato I, che sono stati sottoposti a campionamento ed esami per quanto riguarda la presenza di Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo: «l’organismo specificato») e sono stati riscontrati indenni da tale organismo; c) le piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato II che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l’introduzione dell’organismo specificato e che sono dotate di certificazione ufficiale in forza di un sistema di certificazione che impone di sottoporle a controlli ufficiali in rapporto alla presenza dell’organismo certificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:87:oj#art-1