Art. 1
Spostamenti di piante destinate alla piantagione
In vigore dal 13 feb 2014
Spostamenti di piante destinate alla piantagione
È proibito lo spostamento di piante destinate alla piantagione in uscita dalla provincia di Lecce, regione Puglia, Italia.
Il presente divieto non riguarda:
a)
sementi;
b)
lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato I, che sono stati sottoposti a campionamento ed esami per quanto riguarda la presenza di Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo: «l’organismo specificato») e sono stati riscontrati indenni da tale organismo;
c)
le piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato II che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l’introduzione dell’organismo specificato e che sono dotate di certificazione ufficiale in forza di un sistema di certificazione che impone di sottoporle a controlli ufficiali in rapporto alla presenza dell’organismo certificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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