Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 feb 2014
La decisione di esecuzione 2013/426/UE è così modificata: (1) L’ è sostituito dal seguente: « Ai fini della presente decisione si definisce “veicolo per bestiame” un veicolo che è stato utilizzato per il trasporto di animali vivi.». (2) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame, al momento dell’arrivo dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nell’allegato I, fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell’Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all’occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l’ultimo scarico di animali.» (3) L’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente adotta una delle seguenti misure: a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un’adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall’autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 2; b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia un rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia: i) si rifiuta l’ingresso nell’Unione del veicolo per bestiame, o ii) si effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame non adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell’applicazione delle misure di cui alla lettera a) entro un termine di 48 ore a decorrere dal momento dell’arrivo al confine dell’UE.» b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione può sottoporre qualsiasi veicolo, compresi quelli che trasportano mangime, per il quale non si può escludere l’esistenza di un rischio significativo di introduzione della peste suina africana nel territorio dell’Unione, a una disinfezione in loco, delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.» (4) Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2015».
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