Art. 7
Personale
In vigore dal 10 feb 2014
Personale
1. Il personale dell’Istituto, composto di analisti e di personale amministrativo, ha lo status di agente contrattuale ed è reclutato tra i cittadini degli Stati membri.
Gli analisti dell’Istituto sono assunti in base a meriti intellettuali, esperienza e competenza pertinenti alla missione e ai compiti dell’Istituto di cui all’, e mediante una procedura di concorso equa e trasparente.
Le norme relative al personale dell’Istituto sono adottate dal Consiglio su raccomandazione del direttore.
2. I ricercatori e i tirocinanti possono essere assunti su una base ad hoc e di breve durata.
Con l’accordo del direttore e dopo aver informato il consiglio di amministrazione, i ricercatori possono essere distaccati presso l’Istituto per un periodo determinato, in posti all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto o per compiti e progetti specifici pertinenti alla missione dell’Istituto e ai compiti di cui all’.
I membri del personale possono essere distaccati per un posto all’esterno dell’Istituto, per un periodo determinato, nell’interesse del servizio, conformemente allo statuto del personale dell’Istituto.
Le disposizioni relative al distacco sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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