Art. 17 · Cooperazione con gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione

Art. 17

Cooperazione con gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione

In vigore dal 10 feb 2014
Cooperazione con gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione Per svolgere le funzioni e i compiti di cui all’, l’Istituto coopera strettamente con gli Stati membri e con il SEAE. Se necessario, l’Istituto stabilisce altresì relazioni di lavoro con le istituzioni dell’Unione, nonché con i pertinenti organi e agenzie dell’Unione, compresa l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD), al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori di reciproco interesse. L’Istituto può anche intraprendere progetti comuni con le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione.
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