Art. 10 · Bilancio

Art. 10

Bilancio

In vigore dal 10 feb 2014
Bilancio 1.   Tutte le voci di entrata e di spesa dell’Istituto sono indicate in stime da elaborare per ciascun esercizio finanziario, che corrisponde all’anno civile, e sono illustrate nel bilancio dell’Istituto, che include un elenco del personale. 2.   Le entrate e le spese contenute nel bilancio dell’Istituto sono in pareggio. 3.   Le entrate dell’Istituto consistono in contributi degli Stati membri in base al criterio del prodotto nazionale lordo (PNL). Su proposta del direttore e previa approvazione del consiglio di amministrazione, contributi aggiuntivi per progetti specifici pertinenti alla missione dell’Istituto e ai compiti di cui all’ possono essere accettati da altre fonti, in particolare dai singoli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione.
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