Art. 11
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 10 feb 2014
Comunicazione di informazioni
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUFOR RCA, le informazioni classificate dell’UE che sono prodotte ai fini dell'operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), come segue
a)
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o
b)
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
2. L’AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative di EUFOR RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUFOR RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.
3. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'operazione, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
5. L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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