Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 gen 2014
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti che rientrano nella competenza conferita all’Unione dai trattati, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:52(1):oj#art-1