Art. 3 · Disposizioni transitorie per la Grecia

Art. 3

Disposizioni transitorie per la Grecia

In vigore dal 27 gen 2014
Disposizioni transitorie per la Grecia 1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all’ di detto regolamento conclusi a partire dal 29 luglio 2015. Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 29 luglio 2015 sono efficaci per la Grecia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010. 2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per la Grecia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 29 luglio 2015.
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